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Gara #313

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO “PARCO DEL MARE” – AMBITO OSTIA LIDO (RM) – PR LAZIO FESR 2021/2027

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Informazioni appalto

09/08/2024
Aperta
Servizi tecnici
€ 1.141.465,70
GRILLO PAOLO
Risorse per Roma - Direzione Tecnica

Categorie merceologiche

71242 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi

Lotti

1
B2B6A07788
J89J23000280002
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO “PARCO DEL MARE” – AMBITO OSTIA LIDO (RM) – PR LAZIO FESR 2021/2027

La presente procedura è volta all’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’appalto avente ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura da svolgersi in relazione all’intervento “Parco del Mare” – Ambito Ostia Lido (RM) e, più in particolare:

- attività professionali di progettazione della fattibilità tecnica - economica, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7;

- attività professionali di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;

- servizi integrativi (indagini);

- (Opzionale) attività professionali di progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7;

- tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva comunque, fin d’ora, la facoltà di non procedere con l’affidamento dell’incarico, in tutto o in parte, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso, nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio.

€ 98.605,35
€ 521.678,62
€ 3.612,85

Scadenze

23/09/2024 12:00
03/10/2024 12:00
04/10/2024 10:00

Allegati

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23/08/2024 11:09
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Chiarimenti

28/08/2024 12:53
Quesito #1
Relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla tab. 2 pag. 26 del disciplinare, si chiede se la categoria d'opera P.01 sia eventualmente soddisfatta anche dall'avvenuta esecuzione di servizi nelle categorie E.18 e/o E.19, essendo anche queste ultime relative alla progettazione di spazi pubblici ed opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, ed avendo un grado di complessità maggiore rispetto al succitata P.01.
10/09/2024 18:39
Risposta
Posto che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti in categoria d’opera Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione (ID P.01) mediante servizi svolti in categoria d’opera Edilizia (ID E.18 e/o E.19), trattandosi appunto di categorie d’opera distinte.
27/08/2024 16:03
Quesito #2
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare e precisamente alla ID Opere P.01, avendo lo scrivente operatore economico, svolto servizi relativi a "Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane" esplicitamente citati e conseguentemente certificati in ID Opere E.19, siamo a richiede se, avendo gli interventi già prestati da codesto operatore economico, riguardato verde pubblico e paesaggio, dandone esplicita evidenza, sia dal titolo dell’intervento che con il relativo computo metrico delle opere progettate, seppur certificati in categoria E.19, gli stessi possano essere valutati all’interno della categoria richiesta P.01.
10/09/2024 18:40
Risposta
Posto che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti in categoria d’opera Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione (ID P.01) mediante servizi svolti in categoria d’opera Edilizia (ID E.19), trattandosi appunto di categorie d’opera distinte.
04/09/2024 15:06
Quesito #3
Si chiede conferma di aver compreso correttamente che la relazione tecnica ( dal sub criterio 1.1 al sub criterio 8.1) sia da descrivere in complessivamente 20 pagine A4.si chiede se per la descrizione dei 4 servizi svolti negli ultimi 10 anni ( riferimento 17.a del disciplinare) vi sono indicazioni in merito a formato e numero di allegati grafici e/o descrittivi e/o fotografici da considerare per ciascin servizio.Si chiede se via sia un numero massimo di lunghezza da rispettare per i curricula da allegare al sub criterio 2.1 della tabella riepilogativa di valutazione dell'offerta presente al punto 19.1
10/09/2024 18:40
Risposta
Si conferma che la lunghezza massima della relazione tecnica, da intendersi comprensiva degli elementi di valutazione dal sub criterio 1.1 al sub criterio 8.1, è di 20 pagine. Resta inteso che, come precisato nel paragrafo 17 del Disciplinare di gara, nel suddetto numero delle pagine stabilito per la Relazione Tecnica non verranno in ogni caso computati l’indice, l’eventuale copertina, nonché gli allegati.Per quanto riguarda la descrizione dei 4 servizi svolti negli ultimi 10 anni, la stessa deve essere contenuta nella relazione tecnica e, pertanto, nel rispetto del relativo limite di pagine. La descrizione, inoltre, deve essere corredata da documentazione grafica e/o descrittiva e/o fotografica, che può essere allegata alla Relazione tecnica. Gli allegati, come precisato nel Disciplinare, non rientrano nel computo del limite delle 20 pagine.Per il numero massimo delle pagine dei curricula di cui al sub criterio 2.1 della tabella riepilogativa di valutazione dell'offerta presente al punto 19.1 vale il limite massimo di 10 pagine indicato al sub criterio 3.2 per i curricula del gruppo di lavoro.
04/09/2024 12:11
Quesito #4
Volevamo avere conferma che per i requisiti di capacità tecnica e professionale sia possibile indicare servizi in Categoria P03 anziché categoria P01, in quanto aventi lo stesso grado di complessità.
10/09/2024 18:41
Risposta
Posto che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti nella categoria d’opera Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione e ID P.01 con servizi svolti in categoria ID P.03, posto che quest’ultima, oltre ad avere diversa destinazione funzionale, non ha un grado di complessità maggiore di quello (0.85) richiesto per la ID P.01.
28/08/2024 17:34
Quesito #5
Si chiede se ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la categoria P.01 sia possibile presentare servizi nelle categorie P.02 o P.03, quindi di grado di complessità pari o superiore.
10/09/2024 18:43
Risposta
Posto che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti nella categoria d’opera Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione e ID P.01 con servizi svolti in categoria ID P.02 e/o P.03, posto che queste ultime, oltre ad avere diversa destinazione funzionale, non hanno un grado di complessità maggiore di quello (0.85) richiesto per la ID P.01.
28/08/2024 14:49
Quesito #6
Si richiedono i seguenti chiarimenti:1) la figura del "Professionista responsabile della progettazione degli “interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica” possa essere ricoperta anche da un Dott. agronomo o forestale trattandosi di tematiche in cui tali figure professionali hanno competenze specifiche e specialistiche. Il bando cita infatti figure equipollenti senza specificarne i dettagli.2) la figura del "Professionista incaricato del rilievo botanico e analisi vegetazionale dei popolamenti erbacei ed arborei botanico" possa essere assolta anche da un Dott. agronomo o forestale trattandosi di tematiche in cui tali figure professionali hanno competenze specifiche e specialistiche.3) in merito ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria della categoria P.01 si chiede se possano essere soddisfatti, come da giurisprudenza consolidata e pronunciamenti ANAC, anche da servizi appartenenti alla categoria P.03 che presente analoga grado di complessità e tematiche affini oltre a rientrare nella medesima categoria del DM 20164) relativamente all'offerta tecnica si richiede se nelle 20 pagine siano da includersi anche i 4 servizi affini ovvero nel caso non sia da includerli in tale conteggio di specificare le dimensioni formati e numero di pagine da prevedere per ciascun servizio5) relativamente al formato dei curricula da allegare si chiede se si debba rispettare uno standard specifico, format di carattere interlinea ecc. ovvero possano essere redatti liberamente nel rispetto del numero di pagine imposto.
10/09/2024 18:44
Risposta
Si riportano di seguito le risposte ai quesiti:In riferimento alla richiesta dei requisiti del gruppo di lavoro, prevista all’ art. 7.1 del disciplinare di gara, si conferma che per la figura professionale responsabile della progettazione degli interventi relativi alla categoria d’opera Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione (destinazione funzionale: ”interventi di sistemazione naturalistica e paesaggistica”) e ID P.01 è richiesto, stante la peculiarità degli interventi, un professionista con Laurea in Ingegneria o in Architettura, iscritto e abilitato nel relativo Albo professionale nella sezione A. L’equipollenza è da intendersi relativa ai titoli conseguiti dai professionisti di altri Stati membri secondo quanto previsto all’art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e relativo all’Allegato II.11.Si conferma che il Dott. Agronomo o il Dott. Forestale possono svolgere l’attività richiesta. Il professionista tecnico incaricato dovrà essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo Professionale.Posto che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti nella categoria d’opera Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione e ID P.01 con servizi svolti in categoria ID P.02 e/o P.03, posto che queste ultime, oltre ad avere diversa destinazione funzionale, non hanno un grado di complessità maggiore di quello (0.85) richiesto per la ID P.01.Si conferma che la descrizione dei n. 4 interventi significativi svolti negli ultimi dieci anni deve essere contenuta nella relazione tecnica e, pertanto, nel rispetto del relativo limite di pagine. La descrizione, inoltre, deve essere corredata da documentazione grafica e/o descrittiva e/o fotografica, che può essere allegata alla Relazione tecnica. Gli allegati, come precisato nel Disciplinare, non rientrano nel computo del limite delle 20 pagine.I curricula, da allegare all’offerta tecnica, possono essere redatti in forma libera, purché nel limite massimo delle 10 pagine.
11/09/2024 16:57
Quesito #8
Si richiede, se ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, per la categoria E.19 sia possibile presentare servizi nella categoria E.22"
17/09/2024 12:02
Risposta
Si conferma.
11/09/2024 12:57
Quesito #9
Si richiede se la figura del Professionista incaricato per gli studi di mobilità e quella del Professionista incaricato del rilievobotanico e analisi vegetazionale dei popolamenti erbacei ed arborei possa essere un consulente o debba obbligatoriamente far parte del RTP- Si richiede se gli allegati grafici dei servizi relativi al criterio 1 abbiano limiti o specifiche di numero e/o di formato.
17/09/2024 12:15
Risposta
Si conferma che il Professionista incaricato per gli studi di mobilità e quello per il rilievo botanico e analisi vegetazionale dei popolamenti erbacei ed arborei possono essere consulenti dell’operatore economico concorrente.Gli allegati grafici dei servizi relativi al criterio 1 non hanno limiti o specifiche di numero e/o di formato, fatto salvo quanto previsto dai manuali della Piattaforma TuttoGare in relazione ai formati e alle dimensioni dei file caricabili.
13/09/2024 11:25
Quesito #10
In relazione al rilevamento dei dati di traffico per lo studio della mobilità, si assume che l’andamento del traffico sarà valutato attraverso l’utilizzo dei big data, dato che le tempistiche del PFTE non permettono di attendere lo svolgimento di rilievi sul campo l’ultima settimana di luglio.
17/09/2024 12:16
Risposta
Le indicazioni metodologiche per lo studio di mobilità sono contenute nella nota del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti prot. QG/2023/0045436 allegata al DIP.
13/09/2024 07:17
Quesito #11
Con particolare riferimento al cap. 3 del disciplinare, si chiede conferma che le seguenti voci del calcolo corrispettivi non sono da considerarsi incluse nell’incarico:QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanisticoQbI.09 - Qbll.12 Relazione sismica e sulla strutturaQb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientaleQbI.17 - QbII.24 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)In caso affermativo si chiede se i risultati dei suddetti studi fanno parte di un iter progettuale a parte e se saranno forniti all’aggiudicatario come presupposto per l’espletamento dell’incarico.Si chiede altresì conferma che la progettazione del ponte sul Canale dei Pescatori è esclusa da codesto incarico, mancando nel QE la categoria strutture.
17/09/2024 12:20
Risposta
Si conferma che le voci non comprese nel calcolo dei corrispettivi non sono da considerarsi incluse nell’incarico oggetto della gara. Tali attività saranno sviluppate parallelamente allo sviluppo della progettazione da parte dell’Aggiudicatario e non costituiranno, pertanto, presupposto per l’espletamento dell’incarico oggetto di gara. In relazione alle attività non rientranti nell’oggetto della gara, si invita a porre particolare attenzione a quanto previsto nel Disciplinare tecnico, ove prevede che “L’Appaltatore dovrà garantire la collaborazione con il gruppo di lavoro che il Committente metterà a disposizione al fine di permettere, nel rispetto dei tempi, l’espletamento delle attività rientranti nell’intervento “Parco del mare” sebbene non allo stesso affidate; nella predisposizione del cronoprogramma si dovrà tener conto anche di questo aspetto”.Si conferma che la progettazione del nuovo ponte sul Canale dei Pescatori verrà redatta da RpR.
12/09/2024 19:52
Quesito #12
Nelle categorie e classi di lavori indicate nel disciplinare non si evince il compenso per la progettazione del nuovo ponte carrabile Canale dei Pescatori che prevede il Dip, che rientra nella categoria d’opera S e dunque non presente nei corrispettivi per incarico di progettazione. Si chiedono chiarimenti in merito affinché sia chiaro se è presente o meno nelle attività di progettazione il nuovo ponte carrabile Canale dei Pescatori.
17/09/2024 12:22
Risposta
Come specificato al punto 5.1 del Disciplinare tecnico, nel calcolo della parcella non sono state considerate alcune prestazioni professionali previste per la realizzazione del ponte sul canale dei Pescatori in quanto l’attività preliminare di progettazione è già stata avviata da professionisti della società RpR. La progettazione del nuovo ponte carrabile sul Canale dei Pescatori non rientra, pertanto, tra le attività oggetto dell’incarico.
13/09/2024 11:36
Quesito #13
la figura del professionista responsabile della progettazione edilizia, si occuperà esclusivamente di interventi relativi alla categoria E19 limitati alla progettazione dell'arredo urbano e aree esterne pertinenziali allestite o sono previsti interventi su immobili circostanti?
17/09/2024 12:25
Risposta
Si conferma che il professionista responsabile della progettazione “Edilizia” si occuperà degli interventi relativi alla categoria d’opera Edilizia - ID E.19 e che non sono previsti interventi progettuali su immobili circostanti.
11/09/2024 07:27
Quesito #14
In merito alla procedura aperta "PARCO DEL MARE” – AMBITO OSTIA LIDO (RM) – PR LAZIO FESR 2021/2027 CUP J89J23000280002 CIG B2B6A07788", a seguito di un'attenta valutazione della documentazione tecnica da voi messa a disposizione a base gara, non ci è stato possibile individuare in modo chiaro i contenuti da sviluppare sia nella fase di gara, sia nella fase post gara in caso di aggiudicazione.Per tale ragione chiediamo di condividere il materiale che ha portato ad indire il bando, e/o ulteriori allegati che ci permettano di comprendere meglio le tematiche da trattare.Inoltre, per tale motivo, richiediamo una congrua proroga della scadenza, così da permettere analisi della nuova documentazione e confezionamento di un'adeguata Offerta.
17/09/2024 12:28
Risposta
In risposta al vostro quesito si rappresenta che i contenuti da voi menzionati sono compiutamente dettagliati nella documentazione di gara. Con specifico riferimento ai “contenuti da sviluppare nella fase di gara”, si rinvia al paragrafo 17 del Disciplinare di gara che descrive i contenuti che deve avere l’offerta tecnica e specifica che la relazione tecnica deve essere redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare in ragione dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella riportata al punto 19.1, seguendo l’ordine e la numerazione riportati nella stessa tabella.Quanto ai “contenuti da sviluppare nella fase post gara in caso di aggiudicazione” e, pertanto, costituenti l’oggetto dell’affidamento, gli stessi sono compiutamente descritti nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare tecnico e relativi allegati (DIP e relativi allegati, Planimetria area di rilievo e Specifiche tecniche rilievi) ai quali, pertanto, si rinvia.La documentazione messa a disposizione appare quindi più che sufficiente a consentire la predisposizione dell’offerta.
12/09/2024 15:58
Quesito #15
Si chiede se ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la categoria V.02 sia possibile presentare servizi nelle categorie V.03, considerando che il grado di complessità della V.03 è superiore.
17/09/2024 12:29
Risposta
Si conferma
12/09/2024 10:42
Quesito #16
Si chiede se ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la categoria IA.03 sia possibile presentare servizi nelle categorie IA.04, quindi di grado di complessità pari o superiore.
17/09/2024 12:30
Risposta
Si conferma
17/09/2024 18:26
Quesito #19
In riferimento alla certificazione di parità di genere, si chiede se in caso di partecipazione in RTI, ai fini dell'attribuzione del punteggio , la stessa debba essere obbligatoriamente posseduta dalla mandataria.
18/09/2024 16:19
Risposta
No, può essere posseduta anche da una o più mandanti, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 19.1 del Disciplinare di gara e di seguito riportato: “In relazione al possesso della certificazione di parità di genere di cui all’elemento di valutazione n. 5, si precisa che, in caso di RTI/consorzio e, in generale, nelle ipotesi di partecipazione plurisoggettiva, ove non tutti i componenti siano in possesso della certificazione, il relativo punteggio previsto sarà attribuito in misura proporzionale (ad esempio in caso di RTI con tre operatori e un solo certificato, sarà attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo)”.
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