Inviato esito
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1) Si chiede che, in merito agli esami clinici riferibili all’antitetano, ci si riferisca al controllo vaccinale del libretto, in quanto tale tipologia di esame è resa gratuitamente dalle ASL.
A riscontro, ilCalendario vaccinale approvato, insieme al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025, in Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 3 agosto 2023, prevede che siano offerte gratuitamente e attivamente dal Servizio sanitario nazionale (SSN) le seguenti vaccinazioni per Adulti
Vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse: richiamo ogni 10 anniAnti-pneumococcica nei 65enniAnti-Herpes Zoster nei 65enniAnti-influenzale per tutte le persone a partire dai 60 anni di età.
Pertanto, si chiede di confermare che, in merito all’obbligo della vaccinazione risultante tra le prestazioni sanitarie del protocollo per mansione, l’attività del medico competente si esaurisca nel controllo del libretto vaccinale e poi la somministrazione del vaccino avvenga nel centro vaccinazioni più vicino convenzionato ASP.
Diversamente opinando, si avrebbe una ingiustificata limitazione del mercato perché i costi di gestione per la somministrazione dell’antitetanica sono eccessivamente elevati, e ciò limiterebbe ed escluderebbe le PMI, in aperto contrasto con la normativa europea e il codice appalti. Infatti, lo stesso adempimento potrebbe essere gestito gratuitamente per mezzo del servizio sanitario.
A tal proposito, si sottolinea come la gestione diretta della vaccinazione, comprensiva di carrello di emergenza, strumentazione specifica, farmaci a breve scadenza e rispetto della catena del freddo, comporti costi di gestione significativi e rischi non indifferenti, tenuto conto delle necessarie prescrizioni sanitare che difficilmente possono essere gestiti in un sistema multi-localizzato senza rischio per i lavoratori.
Quindi, considerando la natura multi-sede del servizio di sorveglianza sanitaria e al fine di evitare rischi per la salute dei lavoratori, si propone di delegare la somministrazione dei vaccini alle strutture ASP appositamente attrezzate. Prevedendo che , l’operatore economico si occupi dell’ insieme dei servizi correlati alla gestione dello scadenziario vaccinale, a seguito di apposita evidenza dei tesserini vaccinali da parte dei lavoratori.
2) lo scrivente operatore economico intende richiedere un chiarimento in merito alla possibilità di indicare, all'interno della propria offerta, una rosa di medici competenti che operano anche come Medici Legali presso le Forze dell'Ordine.
I suddetti medici si occupano di personale militare, e non di cittadini civili.
Pertanto, si ritiene che non sussista alcuna incompatibilità con l'incarico oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 53 comma 16ter dlgs 165/2001.
Al fine di dissipare ogni eventuale dubbio e di presentare un'offerta completa e conforme a tutti i requisiti richiesti, si prega di voler cortesemente confermare la possibilità di indicare i suddetti medici nella rosa di professionisti competenti.
3) Si fa presente che, nel capitolato d’oneri si legge “ Il Medico Competente effettuerà ogni anno almeno 15 (quindici) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro previa comunicazione preventiva al Direttore dell'Esecuzione di Risorse”, si chiede se tale quantitativo è disposto perché sono in totale 15 sedi da sottoporre a sopralluogo annuale. Inoltre, quindi, oltre a chiedere il numero delle sedi da sottoporre a sopralluogo, si chiede anche la loro ubicazione (indirizzi).
4) Conferma che gli esami specialistici sono da considerare extra e a carico della committente ai sensi del punto 5.2 (pag. 5) del capitolato d’oneri.
Difatti, le visite specialistiche non sono previste come adempimento ordinario tra le visite sanitarie ex art. 41 co. 2 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente può richiederle solo in casi eccezionali e ad personam, al fine del rilascio del giudizio di idoneità, e sempre a suo insindacabile giudizio, per accertarsi dello stato di salute del dipendente.
A riscontro, si rammenta che l'art. 39 co. 4 del D.Lgs. 81/08 sancisce che il datore di lavoro è tenuto a garantire al medico competente l'autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi compiti.
Tanto è vero che tra le visite sanitarie previste ex art. 41, co 2 dlgs 81/08 non sono previste le visite specialistiche , come adempimento ordinario.
Semmai, come è ribadito dall’art. 41 co. 4 dlgs 81/08 : Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Pertanto, le visite specialistiche non possono essere considerate una regola applicabile all'intero protocollo sanitario, ma bensì un'eccezione.
A sostegno di quanto sopra, si evidenzia come l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori vieti al datore di lavoro di imporre accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Alla luce di quanto sopra, si chiede che venga confermata la circostanza che le visite specialistiche di cui al punto 5.2 del capitolato d’oneri sono a carico della Committente, perché diversamente non sarebbe possibile per l’operatore economico effettuare una valutazione economica che tenga conto di tale circostanza in quanto le visite specialistiche sono da considerare un adempimento eccezionale non preventivabile.
A riscontro, come chiarito con Atto del Presidente del 9 ottobre 2024 - fasc.1643.2024- ANAC , nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro.
Difatti, anche la giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2024 n. 2908).
Ringraziando per la cortese attenzione e confidando in un pronto riscontro, porgo cordiali saluti.
in merito alla presente procedura di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:
- indicazioni delle sedi per le quali sono previsti i sopralluoghi annuali (15 sedi).
- si chiede di specificare per quali mansioni è prevista l'esecuzione di esami ematochimici, che vengono riportati nel "tariffario" ma non nel "protocollo sanitario". Si chiede altresì di specificare anche il numero di lavoratori appartenenti alle suddette mansioni.
Gara #380
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Informazioni appalto
18/11/2024
Aperta
Servizi
€ 711.408,00
D'AGOSTINO LUCIANO
Categorie merceologiche
79417
-
Servizi di consulenza in materia di sicurezza
Lotti
Inviato esito
1
B448F5206D
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Il presente appalto, strutturato come un contratto “a consumo”, ha ad oggetto lo svolgimento delle prestazioni professionali legate all’attività di Medico Competente come definite dagli art. 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e specificate nel Capitolato d’Oneri a cui si rinvia.
€ 294.420,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 296.420,00
Determina prot. n. 11642/25 del 14/05/2025
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
10437871006 | ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA |
Seggio di gara
Prot. n. 23167
19/12/2024
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Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Paolozzi | Daniele | Presidente |
Elisei | Fabrizio | componente |
Buzzetti | Giulia | componente |
Commissione valutatrice
nomina commissione prot 23294/24
20/12/2024
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Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Patrizi | Stefano | Presidente |
Crotta | Giorgia | componente |
Bertoni | Corrado | componente |
Scadenze
09/12/2024 12:00
19/12/2024 12:00
20/12/2024 10:00
Allegati
Bando pubblicato sulla GUUE SHA-256: 12f6265dcbc988d2343ca38c286733d47fb8ad20bf60fb885000600c7ad20e8b 18/11/2024 17:58 |
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Disciplinare SHA-256: 22f2ef816700953509006b3579055f974380c48bf4cc5bbbd3b1d1864ce3d444 18/11/2024 17:58 |
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Capitolato SHA-256: da56c5eff03bb01a6dddea11e9223b557cae923e92286be3778e094afc96e0f8 18/11/2024 17:58 |
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Chiarimenti
19/11/2024 17:31
Quesito #1
Si chiede se il COSTO SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO (rif. par. 5.5 del Capitolato) di 1.500,00€, indicato nel tariffario, è annuale oppure per singolo sopralluogo.
Inoltre si chiede conferma che il costo della Sorveglianza Sanitaria (rif. a), b), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q) del par. 4 del Capitolato) sia di €.10.800/anno (€.900/mese).
Inoltre si chiede conferma che il costo della Sorveglianza Sanitaria (rif. a), b), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q) del par. 4 del Capitolato) sia di €.10.800/anno (€.900/mese).
04/12/2024 15:56
Risposta
Il valore indicato nel Tariffario alla voce “COSTO SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO”, pari ad euro 1.500,00, come indicato al paragrafo 5.5. del Capitolato, espressamente richiamato nel Tariffario stesso, è riferito allo svolgimento di un numero minimo annuo di 15 sopralluoghi presso i luoghi di lavoro. Pertanto, l’importo stimato annuale per lo svolgimento della suddetta attività è pari ad euro 1.500,00.
Per quanto concerne la voce del Tariffario “COSTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA”, considerato che l’importo stimato a base d’asta per le attività di cui alle lettere a), b), f), g), h), i), j), l), m), n), o) p), q) del paragrafo 4 del Capitolato è pari ad euro 900 /mese oltre IVA, si conferma che l’importo stimato annuo è pari ad euro 10.800,00 oltre IVA.
Per quanto concerne la voce del Tariffario “COSTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA”, considerato che l’importo stimato a base d’asta per le attività di cui alle lettere a), b), f), g), h), i), j), l), m), n), o) p), q) del paragrafo 4 del Capitolato è pari ad euro 900 /mese oltre IVA, si conferma che l’importo stimato annuo è pari ad euro 10.800,00 oltre IVA.
20/11/2024 15:42
Quesito #2
1) Si chiede che, in merito agli esami clinici riferibili all’antitetano, ci si riferisca al controllo vaccinale del libretto, in quanto tale tipologia di esame è resa gratuitamente dalle ASL.
A riscontro, ilCalendario vaccinale approvato, insieme al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025, in Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 3 agosto 2023, prevede che siano offerte gratuitamente e attivamente dal Servizio sanitario nazionale (SSN) le seguenti vaccinazioni per Adulti
Vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse: richiamo ogni 10 anniAnti-pneumococcica nei 65enniAnti-Herpes Zoster nei 65enniAnti-influenzale per tutte le persone a partire dai 60 anni di età.
Pertanto, si chiede di confermare che, in merito all’obbligo della vaccinazione risultante tra le prestazioni sanitarie del protocollo per mansione, l’attività del medico competente si esaurisca nel controllo del libretto vaccinale e poi la somministrazione del vaccino avvenga nel centro vaccinazioni più vicino convenzionato ASP.
Diversamente opinando, si avrebbe una ingiustificata limitazione del mercato perché i costi di gestione per la somministrazione dell’antitetanica sono eccessivamente elevati, e ciò limiterebbe ed escluderebbe le PMI, in aperto contrasto con la normativa europea e il codice appalti. Infatti, lo stesso adempimento potrebbe essere gestito gratuitamente per mezzo del servizio sanitario.
A tal proposito, si sottolinea come la gestione diretta della vaccinazione, comprensiva di carrello di emergenza, strumentazione specifica, farmaci a breve scadenza e rispetto della catena del freddo, comporti costi di gestione significativi e rischi non indifferenti, tenuto conto delle necessarie prescrizioni sanitare che difficilmente possono essere gestiti in un sistema multi-localizzato senza rischio per i lavoratori.
Quindi, considerando la natura multi-sede del servizio di sorveglianza sanitaria e al fine di evitare rischi per la salute dei lavoratori, si propone di delegare la somministrazione dei vaccini alle strutture ASP appositamente attrezzate. Prevedendo che , l’operatore economico si occupi dell’ insieme dei servizi correlati alla gestione dello scadenziario vaccinale, a seguito di apposita evidenza dei tesserini vaccinali da parte dei lavoratori.
2) lo scrivente operatore economico intende richiedere un chiarimento in merito alla possibilità di indicare, all'interno della propria offerta, una rosa di medici competenti che operano anche come Medici Legali presso le Forze dell'Ordine.
I suddetti medici si occupano di personale militare, e non di cittadini civili.
Pertanto, si ritiene che non sussista alcuna incompatibilità con l'incarico oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 53 comma 16ter dlgs 165/2001.
Al fine di dissipare ogni eventuale dubbio e di presentare un'offerta completa e conforme a tutti i requisiti richiesti, si prega di voler cortesemente confermare la possibilità di indicare i suddetti medici nella rosa di professionisti competenti.
3) Si fa presente che, nel capitolato d’oneri si legge “ Il Medico Competente effettuerà ogni anno almeno 15 (quindici) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro previa comunicazione preventiva al Direttore dell'Esecuzione di Risorse”, si chiede se tale quantitativo è disposto perché sono in totale 15 sedi da sottoporre a sopralluogo annuale. Inoltre, quindi, oltre a chiedere il numero delle sedi da sottoporre a sopralluogo, si chiede anche la loro ubicazione (indirizzi).
4) Conferma che gli esami specialistici sono da considerare extra e a carico della committente ai sensi del punto 5.2 (pag. 5) del capitolato d’oneri.
Difatti, le visite specialistiche non sono previste come adempimento ordinario tra le visite sanitarie ex art. 41 co. 2 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente può richiederle solo in casi eccezionali e ad personam, al fine del rilascio del giudizio di idoneità, e sempre a suo insindacabile giudizio, per accertarsi dello stato di salute del dipendente.
A riscontro, si rammenta che l'art. 39 co. 4 del D.Lgs. 81/08 sancisce che il datore di lavoro è tenuto a garantire al medico competente l'autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi compiti.
Tanto è vero che tra le visite sanitarie previste ex art. 41, co 2 dlgs 81/08 non sono previste le visite specialistiche , come adempimento ordinario.
Semmai, come è ribadito dall’art. 41 co. 4 dlgs 81/08 : Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Pertanto, le visite specialistiche non possono essere considerate una regola applicabile all'intero protocollo sanitario, ma bensì un'eccezione.
A sostegno di quanto sopra, si evidenzia come l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori vieti al datore di lavoro di imporre accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Alla luce di quanto sopra, si chiede che venga confermata la circostanza che le visite specialistiche di cui al punto 5.2 del capitolato d’oneri sono a carico della Committente, perché diversamente non sarebbe possibile per l’operatore economico effettuare una valutazione economica che tenga conto di tale circostanza in quanto le visite specialistiche sono da considerare un adempimento eccezionale non preventivabile.
A riscontro, come chiarito con Atto del Presidente del 9 ottobre 2024 - fasc.1643.2024- ANAC , nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro.
Difatti, anche la giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2024 n. 2908).
Ringraziando per la cortese attenzione e confidando in un pronto riscontro, porgo cordiali saluti.
04/12/2024 15:56
Risposta
1) Si conferma che la somministrazione del vaccino avverrà presso i centri vaccinazioni più vicini convenzionati con il SSN, essendo invece a carico dell’Appaltatore tutti i servizi correlati alla gestione dello scadenziario vaccinale.
2) Si conferma la possibilità di indicare i suddetti medici nella rosa di professionisti competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per svolgere le funzioni di medico competente.
3) Si conferma quanto indicato negli atti di gara e si precisa che i luoghi sono tutti ubicati sul territorio del Comune di Roma.
4) In riferimento a quanto previsto dall’art. 5.2 del Capitolato, nel premettere che gli esami di laboratorio previsti dal protocollo sanitario sono a carico dell’Appaltatore, si conferma che gli accertamenti medici specialistici INTEGRATIVI AL PROTOCOLLO SANITARIO, ritenuti necessari dal Medico Competente ai fini del giudizio di idoneità, sono a carico della stazione appaltante e il relativo costo sarà rimborsato all’Appaltatore previa accettazione del preventivo da parte del Direttore dell’Esecuzione di Risorse.
2) Si conferma la possibilità di indicare i suddetti medici nella rosa di professionisti competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per svolgere le funzioni di medico competente.
3) Si conferma quanto indicato negli atti di gara e si precisa che i luoghi sono tutti ubicati sul territorio del Comune di Roma.
4) In riferimento a quanto previsto dall’art. 5.2 del Capitolato, nel premettere che gli esami di laboratorio previsti dal protocollo sanitario sono a carico dell’Appaltatore, si conferma che gli accertamenti medici specialistici INTEGRATIVI AL PROTOCOLLO SANITARIO, ritenuti necessari dal Medico Competente ai fini del giudizio di idoneità, sono a carico della stazione appaltante e il relativo costo sarà rimborsato all’Appaltatore previa accettazione del preventivo da parte del Direttore dell’Esecuzione di Risorse.
20/11/2024 16:15
Quesito #3
Al punto 4 lett.a) del capitolato d'oneri si fa generico riferimento a "Collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la
programmazione della sorveglianza sanitaria, per I'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, per I'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e per I'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro."
Al fine di poter formulare un'offerta economica congrua, si chiede di specificare il numero di discenti e il numero di edizioni per categoria A, B-C di corso di primo soccorso. Ed altresì, di specificare se le sedi per la formazione pratica e teorica verranno messe a disposizione e a carico della Stazione Appaltante e / o Committente.
A riscontro, il sopra menzionato Atto del Presidente del 9 ottobre 2024 - fasc.1643.2024- ANAC che chiarisce che nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro.
programmazione della sorveglianza sanitaria, per I'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, per I'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e per I'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro."
Al fine di poter formulare un'offerta economica congrua, si chiede di specificare il numero di discenti e il numero di edizioni per categoria A, B-C di corso di primo soccorso. Ed altresì, di specificare se le sedi per la formazione pratica e teorica verranno messe a disposizione e a carico della Stazione Appaltante e / o Committente.
A riscontro, il sopra menzionato Atto del Presidente del 9 ottobre 2024 - fasc.1643.2024- ANAC che chiarisce che nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro.
04/12/2024 15:56
Risposta
Al punto 4 lett. a) del Capitolato d'Oneri si prevede che l’attività oggetto di affidamento include la COLLABORAZIONE dell’Appaltatore con Risorse NELL’ORGANIZZAZIONE dei corsi di primo soccorso. Pertanto, l’erogazione dei suddetti corsi di primo soccorso non rientra nelle attività oggetto del presente appalto.
02/12/2024 16:47
Quesito #4
1. In relazione al possesso dei requisiti generale e speciali si richiede se la documentazione a comprova degli stessi deve essere obbligatoriamente inserita nel FVOE oppure se è possibile allegarla alla documentazione di gara.
2. In relazione ai sopralluoghi - Paragrafo 5.5 el Capitolato d'Oneri - si fa riferimento a circa 15 sopralluoghi da eseguire su base annua. Si richiede di fornire il numero esatto delle sedi oggetto di sopralluogo annuale complete di indirizzo e numero di dipendenti per ogni sede.
3. In relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica - paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara, per il punto 1. Esperienze Pregresse si richiede di specificare quante esperienze pregresse sono richieste all'operatore economico concorrente per l'assegnazione del massimo punteggio.
4. In relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica - paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara, per il punto 3.5 Numero di Medici messi a disposizione oltre al numero minimo di 3 previsto dal Capitolato, si richiede di specificare se vengono richiesti come parametro minimo n. 3 medici competenti incluso il medico cooordinatore oppure n. 3 medici competenti + il medico coordinatore.
5. In relazione al Tariffario si richiede di specificare se l'importo di Euro 900,00 a base d'asta per il costo della sorveglianza sanitaria rappresenta un costo mensile e se è da intendersi per singolo medico competente oppure per tutti i medici competenti indipendentemente dal numero di medici che viene messo a disposizione dal concorrente (sia in caso di 3 medici sia in caso di un numero superiore).
2. In relazione ai sopralluoghi - Paragrafo 5.5 el Capitolato d'Oneri - si fa riferimento a circa 15 sopralluoghi da eseguire su base annua. Si richiede di fornire il numero esatto delle sedi oggetto di sopralluogo annuale complete di indirizzo e numero di dipendenti per ogni sede.
3. In relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica - paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara, per il punto 1. Esperienze Pregresse si richiede di specificare quante esperienze pregresse sono richieste all'operatore economico concorrente per l'assegnazione del massimo punteggio.
4. In relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica - paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara, per il punto 3.5 Numero di Medici messi a disposizione oltre al numero minimo di 3 previsto dal Capitolato, si richiede di specificare se vengono richiesti come parametro minimo n. 3 medici competenti incluso il medico cooordinatore oppure n. 3 medici competenti + il medico coordinatore.
5. In relazione al Tariffario si richiede di specificare se l'importo di Euro 900,00 a base d'asta per il costo della sorveglianza sanitaria rappresenta un costo mensile e se è da intendersi per singolo medico competente oppure per tutti i medici competenti indipendentemente dal numero di medici che viene messo a disposizione dal concorrente (sia in caso di 3 medici sia in caso di un numero superiore).
04/12/2024 15:56
Risposta
1) Fermo restando che i documenti necessari per la comprova dei requisiti di ordine generale vengono acquisiti d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE, per quanto concerne i requisiti di ordine speciale i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti devono essere inseriti nel FVOE dall’operatore economico, qualora questi non siano già presenti nel Fascicolo o siamo già a disposizione della stazione appaltante.
2) Come già risposto ad un precedente quesito, si conferma quanto indicato negli atti di gara e si precisa che i luoghi sono tutti ubicati sul territorio del Comune di Roma.
3) In riferimento al punto 1 degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di cui alla Tabella del paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, saranno valutate le esperienze svolte dall’operatore concorrente negli ultimi 3 anni antecedenti la data di indizione della procedura, nel coordinamento del servizio sanitario complesso. Non è previsto un numero minimo e massimo di esperienze rese, ma i servizi svolti saranno valutati in termini di rilevanza degli stessi e di attinenza e coerenza rispetto ai servizi oggetto del presente appalto, anche in considerazione delle modalità esecutive indicate nel Capitolato d’oneri.
4) Ai sensi del punto 6 del Capitolato, vengono richiesti come parametro minimo n. 3 medici competenti incluso il medico coordinatore.
5) L'importo di Euro 900,00 a base d'asta per il costo della sorveglianza sanitaria rappresenta un costo mensile ed è da intendersi per tutti i medici competenti indipendentemente dal numero di medici che viene messo a disposizione dal concorrente, come indicato nella relativa voce del Tariffario.
2) Come già risposto ad un precedente quesito, si conferma quanto indicato negli atti di gara e si precisa che i luoghi sono tutti ubicati sul territorio del Comune di Roma.
3) In riferimento al punto 1 degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di cui alla Tabella del paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, saranno valutate le esperienze svolte dall’operatore concorrente negli ultimi 3 anni antecedenti la data di indizione della procedura, nel coordinamento del servizio sanitario complesso. Non è previsto un numero minimo e massimo di esperienze rese, ma i servizi svolti saranno valutati in termini di rilevanza degli stessi e di attinenza e coerenza rispetto ai servizi oggetto del presente appalto, anche in considerazione delle modalità esecutive indicate nel Capitolato d’oneri.
4) Ai sensi del punto 6 del Capitolato, vengono richiesti come parametro minimo n. 3 medici competenti incluso il medico coordinatore.
5) L'importo di Euro 900,00 a base d'asta per il costo della sorveglianza sanitaria rappresenta un costo mensile ed è da intendersi per tutti i medici competenti indipendentemente dal numero di medici che viene messo a disposizione dal concorrente, come indicato nella relativa voce del Tariffario.
03/12/2024 12:30
Quesito #5
in merito alla presente procedura di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:
- indicazioni delle sedi per le quali sono previsti i sopralluoghi annuali (15 sedi).
- si chiede di specificare per quali mansioni è prevista l'esecuzione di esami ematochimici, che vengono riportati nel "tariffario" ma non nel "protocollo sanitario". Si chiede altresì di specificare anche il numero di lavoratori appartenenti alle suddette mansioni.
04/12/2024 15:57
Risposta
Per quanto concerne i sopralluoghi, si precisa che i luoghi sono tutti ubicati nel territorio del Comune di Roma. Attualmente i protocolli non prevedono esami ematochimici.
03/12/2024 16:59
Quesito #6
Si richiede di specificare come è stato determinato l'importo massimo di spesa dell'appalto pari a Euro 296.420,00 per 24 mesi, in quanto, trattandosi di un contratto a consumo, sulla base del numero di visite fornito al 30 settembre (1.030) si raggiunge un importo inferiore.
04/12/2024 15:57
Risposta
L’importo massimo di spesa è stato stimato in base a diverse considerazioni, tra cui anche l’organico attuale e le ipotesi degli eventuali incrementi futuri. Considerato che l’appalto è strutturato come un contratto “a consumo”, l’Appaltatore prende atto ed accetta che l’importo massimo di spesa è frutto di una stima e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del contratto in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente appalto, non è possibile quantificare in maniera certa ex ante il fabbisogno di servizi oggetto del presente appalto.
04/12/2024 16:43
Quesito #7
1) Nel Disciplinare di Gara al punto 15.1 espressamente prevista (anche se non e punteggio) una relazione tecnica che rappresenti “l’organizzazione e la gestione delle attività” oggetto dell’appalto che la concorrente intende offrire purché sia strutturata nel rispetto e secondo gli “elementi di valutazione “ dell’offerta tecnica (cap. 17 punti 1-2-3) il cui punteggio sarà di natura discrezionale. Si chiede conferma della suddetta interpretazione.
2) Considerato quanto espresso al punto 15.2 del Disciplinare la concorrente ritiene che in relazione alle norme di trasparenza e par condicio previste nelle procedure di gara non sia assolutamente possibile che un concorrente dichiari di voler segretare agli altri concorrenti “parti” della relazione tecnica o certificazioni o documenti o notizie o elementi identificativi che verranno considerate invece utili dall’Ente appaltante per quanto attiene l’attribuzione dei punteggi discrezionali. Ove fosse possibile “segretare” non si consentirebbe ai concorrenti di valutare l’attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno dall’ente appaltante. In ogni caso si ritiene impossibile richiedere la segretezza della ragione sociale dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara. Si chiede conferma della suddetta interpretazione.
3) Per quanto attiene il punto 1del capitolo “Indice Relazione Tecnica” a pag. 31 del Disciplinare la concorrente ha necessità di conoscere ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi discrezionali, come dettagliati al punto 17.2 del Disciplinare (giudizio ottimo da 09 a 1 buono d 0,7 A 0,89 ,sufficiente ecc..) in quale misura verranno conteggiati i predetti punteggi rispetto alle differenze di merito rappresentate dagli stessi al fine di assicurare la competitività dei concorrenti. A mo’ di esempio per quanto attiene: …. Il numero di visite effettuate il numero dei luoghi in cui sono stati prestati i servizi sanitari, il valore delle commesse e degli appalti ecc… “la concorrente ritiene che nella discrezionalità dell’Ente appaltante il punteggio di merito debba essere valutato in “per quanto possibile in termini di logica e proporzionalità matematica“ come previsto da consolidata giurisprudenza che sembra compatibile con i “metodi di calcolo” ove si ritiene sia rispettata la predetta proporzionalità con valutazione percentuale del merito .
4) Al punto 6.3 del Disciplinare si richiede che la concorrente abbia eseguito “negli ultimi 3 anni antecedenti ……… un numero complessivo di visite mediche non inferiore a 1000 …… con un massimo di due servizi. In proposito la scrivente - in considerazione della quantità di visite mediche ad effettuarsi annualmente nel presente appalto - chiede di conoscere:
a) se le 1000 visite mediche di cui sopra debbano essere state effettuate ogni anno o complessivamente nel corso del triennio precedente (esempio 340 visite anno distribuite anche su due aziende).
b) se nel caso di associazioni o raggruppamenti di imprese ognuna di esse debba avere il requisito di cui sopra oppure se il requisito possa ritenersi soddisfatto comulativamente (esempio 10 aziende di cui ciascuna ha effettuato 34 visite anno distribuite anche su due aziende).
5) parimenti per quanto previsto al punto 6.2 del disciplinare (capacità economica) si richiede se in caso di ati o raggruppamenti di impresa il requisito di cui sopra possa ritenersi soddisfatto comulativamente ( esempio 4 aziende di cui ciascuna ha un faturato di annuo di € 84.000,00).
6) Per quanto previsto al punto 5 del capitolato d’oneri, la stazione appaltante “per la gestione e l’archiviazione informatizzata della documentazione “metterà a disposizione dell’appaltatore il software Cartsan che consente l’accesso a tutte le cartelle sanitarie dei dipendenti (v. punto 5 capitolato d’oneri) anche l’elaborazione di dati statistici. In proposito la scrivente chiede se si possa utilizzare un proprio diverso software con acquisizione dati e cartelle sanitarie o se in alternativa tale software (Cartsan) possa essere utilizzato presso i vari siti ove si eseguono le prestazioni sanitarie essendo un software web based .
7) La concorrente al fine di valutare compiutamente gli oneri connessi alla esecuzione del servizio chiede di conoscere il numero di sedute di visite “ordinarie” (visite periodiche) eseguite ogni anno, nel corso del triennio precedente. Tanto si richiede nel rispetto dei principi di competitività e concorrenza essendo tale dato conosciuto dal precedente aggiudicatario dell’appalto che a conoscenza di tanto potrebbe trarre indebito vantaggio.
8) Parimenti al fine di predisporre un adeguato numero di siti ove eseguire le prestazioni sanitarie ,preme conoscere quanti “siti“ sono stati utilizzati nel precedente appalto ed in particolare se i lavoratori per l’esecuzione della loro visita di sorveglianza sanitaria si siano recati e/o possano recarsi nella medesima giornata presso più siti ( esempio Laboratorio di analisi per i prelievi / strutture specialistiche per eseguire esami prescritti dal medico competente) anche al fine di velocizzare nell’interesse aziendale e del lavoratore l’emissione del giudizio di idoneità .
9) al fine di poter predisporre la migliore logistica per l’esecuzione dell’appalto si chiede di conoscere quali siano le sedi dell’Ente oggetto di sopralluogo.
2) Considerato quanto espresso al punto 15.2 del Disciplinare la concorrente ritiene che in relazione alle norme di trasparenza e par condicio previste nelle procedure di gara non sia assolutamente possibile che un concorrente dichiari di voler segretare agli altri concorrenti “parti” della relazione tecnica o certificazioni o documenti o notizie o elementi identificativi che verranno considerate invece utili dall’Ente appaltante per quanto attiene l’attribuzione dei punteggi discrezionali. Ove fosse possibile “segretare” non si consentirebbe ai concorrenti di valutare l’attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno dall’ente appaltante. In ogni caso si ritiene impossibile richiedere la segretezza della ragione sociale dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara. Si chiede conferma della suddetta interpretazione.
3) Per quanto attiene il punto 1del capitolo “Indice Relazione Tecnica” a pag. 31 del Disciplinare la concorrente ha necessità di conoscere ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi discrezionali, come dettagliati al punto 17.2 del Disciplinare (giudizio ottimo da 09 a 1 buono d 0,7 A 0,89 ,sufficiente ecc..) in quale misura verranno conteggiati i predetti punteggi rispetto alle differenze di merito rappresentate dagli stessi al fine di assicurare la competitività dei concorrenti. A mo’ di esempio per quanto attiene: …. Il numero di visite effettuate il numero dei luoghi in cui sono stati prestati i servizi sanitari, il valore delle commesse e degli appalti ecc… “la concorrente ritiene che nella discrezionalità dell’Ente appaltante il punteggio di merito debba essere valutato in “per quanto possibile in termini di logica e proporzionalità matematica“ come previsto da consolidata giurisprudenza che sembra compatibile con i “metodi di calcolo” ove si ritiene sia rispettata la predetta proporzionalità con valutazione percentuale del merito .
4) Al punto 6.3 del Disciplinare si richiede che la concorrente abbia eseguito “negli ultimi 3 anni antecedenti ……… un numero complessivo di visite mediche non inferiore a 1000 …… con un massimo di due servizi. In proposito la scrivente - in considerazione della quantità di visite mediche ad effettuarsi annualmente nel presente appalto - chiede di conoscere:
a) se le 1000 visite mediche di cui sopra debbano essere state effettuate ogni anno o complessivamente nel corso del triennio precedente (esempio 340 visite anno distribuite anche su due aziende).
b) se nel caso di associazioni o raggruppamenti di imprese ognuna di esse debba avere il requisito di cui sopra oppure se il requisito possa ritenersi soddisfatto comulativamente (esempio 10 aziende di cui ciascuna ha effettuato 34 visite anno distribuite anche su due aziende).
5) parimenti per quanto previsto al punto 6.2 del disciplinare (capacità economica) si richiede se in caso di ati o raggruppamenti di impresa il requisito di cui sopra possa ritenersi soddisfatto comulativamente ( esempio 4 aziende di cui ciascuna ha un faturato di annuo di € 84.000,00).
6) Per quanto previsto al punto 5 del capitolato d’oneri, la stazione appaltante “per la gestione e l’archiviazione informatizzata della documentazione “metterà a disposizione dell’appaltatore il software Cartsan che consente l’accesso a tutte le cartelle sanitarie dei dipendenti (v. punto 5 capitolato d’oneri) anche l’elaborazione di dati statistici. In proposito la scrivente chiede se si possa utilizzare un proprio diverso software con acquisizione dati e cartelle sanitarie o se in alternativa tale software (Cartsan) possa essere utilizzato presso i vari siti ove si eseguono le prestazioni sanitarie essendo un software web based .
7) La concorrente al fine di valutare compiutamente gli oneri connessi alla esecuzione del servizio chiede di conoscere il numero di sedute di visite “ordinarie” (visite periodiche) eseguite ogni anno, nel corso del triennio precedente. Tanto si richiede nel rispetto dei principi di competitività e concorrenza essendo tale dato conosciuto dal precedente aggiudicatario dell’appalto che a conoscenza di tanto potrebbe trarre indebito vantaggio.
8) Parimenti al fine di predisporre un adeguato numero di siti ove eseguire le prestazioni sanitarie ,preme conoscere quanti “siti“ sono stati utilizzati nel precedente appalto ed in particolare se i lavoratori per l’esecuzione della loro visita di sorveglianza sanitaria si siano recati e/o possano recarsi nella medesima giornata presso più siti ( esempio Laboratorio di analisi per i prelievi / strutture specialistiche per eseguire esami prescritti dal medico competente) anche al fine di velocizzare nell’interesse aziendale e del lavoratore l’emissione del giudizio di idoneità .
9) al fine di poter predisporre la migliore logistica per l’esecuzione dell’appalto si chiede di conoscere quali siano le sedi dell’Ente oggetto di sopralluogo.
12/12/2024 17:57
Risposta
1) La relazione, come indicato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, deve essere strutturata secondo l’indice riportato al medesimo paragrafo 15.1, in linea con i corrispondenti criteri di valutazione di cui alla griglia di valutazione riportata al paragrafo 17.1. L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo il metodo indicato al paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara.
2) Secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 4 lett. a), il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente.
Pertanto, resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
3) Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara.
I “Punteggi discrezionali”, identificati con la lettera “D”, sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, secondo il metodo indicato al paragrafo 17.2 del Disciplinare.
4)
a) Si conferma che il numero minimo di 1000 visite deve essere stato effettuato dal concorrente nell’arco del triennio di riferimento tramite un unico servizio ovvero con un massimo di due servizi.
b) Fermo restando che il requisito del servizio analogo di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara può essere soddisfatto con un massimo di due servizi svoti nel triennio di riferimento, il requisito in oggetto, come previsto dal paragrafo 6.4 del Disciplinare, può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
5) Come previsto dal paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
6) Come previsto dall’art. 5 del capitolato, la gestione e l’archiviazione informatizzata della documentazione sanitaria dovrà essere effettuata tramite il software gestionale per la medicina del lavoro CARTSAN che sarà messo a disposizione dell’appaltatore dalla stazione appaltante. Tale software potrà essere utilizzato presso i vari siti ove si eseguono le prestazioni sanitarie.
7) La Stazione appaltante non ha ritenuto fornire i dati da Voi richiesti, in quanto nel corso del 2024, a seguito della deliberazione di Assemblea Capitolina del 27/11/2023 n. 184, che ha affidato a Risorse per Roma, a decorrere dal 01/01/2024, la gestione del Servizio Scolastico Integrato, ha acquisito circa 2.100 unità di personale e, inoltre, ha implementato l’organico con circa 400 nuove assunzioni. Al 15/10/2024, come indicato nel Capitolato, l’organico era di 2.864 unità. Pertanto, per le ragioni esposte, i dati storici delle visite effettuate nel triennio precedente non sono indicativi.
A titolo meramente indicativo e non impegnativo per Risorse, anche tenuto conto che l’affidamento in oggetto si configura come un contratto a consumo, si rende nota la stima delle visite periodiche previste nel 2025, pari a circa 2.200.
8) Al fine di predisporre l’offerta è necessario fare riferimento a quanto previsto e richiesto negli atti di gara, in quanto le modalità di esecuzione del servizio nelle annualità precedenti non sono indicative per le ragioni evidenziate nella precedente risposta.
9) Per quanto concerne i sopralluoghi, si precisa che i luoghi sono tutti ubicati nel territorio del Comune di Roma.
2) Secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 4 lett. a), il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente.
Pertanto, resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
3) Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara.
I “Punteggi discrezionali”, identificati con la lettera “D”, sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, secondo il metodo indicato al paragrafo 17.2 del Disciplinare.
4)
a) Si conferma che il numero minimo di 1000 visite deve essere stato effettuato dal concorrente nell’arco del triennio di riferimento tramite un unico servizio ovvero con un massimo di due servizi.
b) Fermo restando che il requisito del servizio analogo di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara può essere soddisfatto con un massimo di due servizi svoti nel triennio di riferimento, il requisito in oggetto, come previsto dal paragrafo 6.4 del Disciplinare, può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
5) Come previsto dal paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
6) Come previsto dall’art. 5 del capitolato, la gestione e l’archiviazione informatizzata della documentazione sanitaria dovrà essere effettuata tramite il software gestionale per la medicina del lavoro CARTSAN che sarà messo a disposizione dell’appaltatore dalla stazione appaltante. Tale software potrà essere utilizzato presso i vari siti ove si eseguono le prestazioni sanitarie.
7) La Stazione appaltante non ha ritenuto fornire i dati da Voi richiesti, in quanto nel corso del 2024, a seguito della deliberazione di Assemblea Capitolina del 27/11/2023 n. 184, che ha affidato a Risorse per Roma, a decorrere dal 01/01/2024, la gestione del Servizio Scolastico Integrato, ha acquisito circa 2.100 unità di personale e, inoltre, ha implementato l’organico con circa 400 nuove assunzioni. Al 15/10/2024, come indicato nel Capitolato, l’organico era di 2.864 unità. Pertanto, per le ragioni esposte, i dati storici delle visite effettuate nel triennio precedente non sono indicativi.
A titolo meramente indicativo e non impegnativo per Risorse, anche tenuto conto che l’affidamento in oggetto si configura come un contratto a consumo, si rende nota la stima delle visite periodiche previste nel 2025, pari a circa 2.200.
8) Al fine di predisporre l’offerta è necessario fare riferimento a quanto previsto e richiesto negli atti di gara, in quanto le modalità di esecuzione del servizio nelle annualità precedenti non sono indicative per le ragioni evidenziate nella precedente risposta.
9) Per quanto concerne i sopralluoghi, si precisa che i luoghi sono tutti ubicati nel territorio del Comune di Roma.
05/12/2024 12:23
Quesito #8
Si richiede chiarimento sulla diversa periodicità dei protocolli 150/A e 150/2A.
12/12/2024 17:58
Risposta
La diversa periodicità è rimessa alla discrezionalità del Medico Competente ed è connessa ad eventuali prescrizioni/limitazioni.
09/12/2024 09:50
Quesito #9
Buongiorno,
si richiede cortesemente un chiarimento relativamente ai seguenti punti:
- Nel Capitolato d’oneri, al paragrafo 5.2 “Esami specialistici” Pag. 5, è specificato che “Per gli esami di laboratorio previsti dal protocollo sanitario, l’appaltatore provvede a programmare l’effettuazione degli esami prima della relativa visita medica”, tuttavia, al paragrafo 6 “Obblighi dell’appaltatore” Pag. 7, in contrasto con quanto predetto, è specificato che “Nell’ambito dell’effettuazione delle visite e degli esami correlati, l’organizzazione deve essere tale da garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti sul singolo lavoratore nella stessa giornata e nella stessa sede di visita”. Si richiede cortesemente di chiarire tale richiesta.
- Nel Disciplinare di Gara, al paragrafo 15.1 “Relazione tecnica dei servizi offerti-Indice relazione tecnica-Punto 3.3” Pag. 31, è richiesto di specificare l’eventuale disponibilità da parte del fornitore di sedi aggiuntive per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. A tal proposito, si richiede se gli studi medici dei Medici Competenti proposti, attrezzati per l’effettuazione di tutte le attività previste dal Protocollo sanitario, possano essere ritenuti validi o se contrariamente, debba trattarsi obbligatoriamente di strutture sanitarie attrezzate anche per lo svolgimento di eventuali esami di laboratorio e visite specialistiche.
si richiede cortesemente un chiarimento relativamente ai seguenti punti:
- Nel Capitolato d’oneri, al paragrafo 5.2 “Esami specialistici” Pag. 5, è specificato che “Per gli esami di laboratorio previsti dal protocollo sanitario, l’appaltatore provvede a programmare l’effettuazione degli esami prima della relativa visita medica”, tuttavia, al paragrafo 6 “Obblighi dell’appaltatore” Pag. 7, in contrasto con quanto predetto, è specificato che “Nell’ambito dell’effettuazione delle visite e degli esami correlati, l’organizzazione deve essere tale da garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti sul singolo lavoratore nella stessa giornata e nella stessa sede di visita”. Si richiede cortesemente di chiarire tale richiesta.
- Nel Disciplinare di Gara, al paragrafo 15.1 “Relazione tecnica dei servizi offerti-Indice relazione tecnica-Punto 3.3” Pag. 31, è richiesto di specificare l’eventuale disponibilità da parte del fornitore di sedi aggiuntive per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. A tal proposito, si richiede se gli studi medici dei Medici Competenti proposti, attrezzati per l’effettuazione di tutte le attività previste dal Protocollo sanitario, possano essere ritenuti validi o se contrariamente, debba trattarsi obbligatoriamente di strutture sanitarie attrezzate anche per lo svolgimento di eventuali esami di laboratorio e visite specialistiche.
12/12/2024 17:58
Risposta
Il seguente passaggio riportato al paragrafo 6 del Capitolato “Nell’ambito dell’effettuazione delle visite e degli esami correlati, l’organizzazione deve essere tale da garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti sul singolo lavoratore nella stessa giornata e nella stessa sede di visita.” deve considerarsi come non apposto in quanto trattasi di un refuso.
Gli studi medici dei Medici competenti proposti dal concorrente, debitamente attrezzati per l’effettuazione di tutte le attività previste dal Protocollo sanitario, possono essere proposti quali sedi per lo svolgimento delle visite mediche, purché situati nell’ambito del territorio del Comune di Roma e facilmente accessibili utilizzando i mezzi del trasposto pubblico.
Gli studi medici dei Medici competenti proposti dal concorrente, debitamente attrezzati per l’effettuazione di tutte le attività previste dal Protocollo sanitario, possono essere proposti quali sedi per lo svolgimento delle visite mediche, purché situati nell’ambito del territorio del Comune di Roma e facilmente accessibili utilizzando i mezzi del trasposto pubblico.
09/12/2024 11:49
Quesito #10
QUESITI 9.12.2024
1 ) Con riferimento al quesito presentato da altra concorrente in ordine alla possibilità di inserire nello staff di medici competenti medici appartenenti o che operano in funzione di medici legali presso le forze dell’Ordine , la scrivente ritiene indispensabili ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante rispetto alla risposta già fornita anche ; ciò in considerazione delle seguenti evidenze che si sottopongono all’attenzione della stessa ; In funzioni di tali evidenze la scrivente ritiene che i predetti medici legali per quanto risulta da consolidata giurisprudenza non possano effettuare l’attività di medico competente nel presente appalto se non in presenza di determinate circostanze previste dalla normativa vigente ed in particolare : L’art38 comma D bisi del D. leg.vo come modificato dalla Legge 106/2009 , con esclusivo riferimento ai ruoli dei sanitari che operano per le forze armate , prevede come base l’esercizio dell’attività di M.C. per almeno 4 anni svolta ai sensi del comma 2 medesimo articolo che tra l’altro prevede il superamento e la frequentazione di appositi corsi formativi universitari da definire con apposito decreto . Così come dovrà definirsi l’eventuale compatibilità di incarichi in relazione a quanto previsto nella relazione di accompagnamento al D. leg.vo 106 del 2009 , in cui si descrivono gli l’ambiti di attività in cui tali medici possono operare, nonché con quanto previsto dal D. leg.vo 15.3.2010 n.66 (codice dell’ordinamento militare ) documenti analizzati che non si riportano per brevità della presente esposizione. La scrivente ritiene altresì di non poter condividere quanto asserito dalla suddetta concorrente he non sussista alcuna incompatibilità con l'incarico oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 53 comma 16ter dlgs 165/2001 che invece prevede l’incompatibilità di svolgere attività LVORATIVA O PROFESSIONALE PRESSO SOGGETTI PRIVATI . La concorrente ritiene ,anche alla luce del D.Leg.vo 165/2001 art. 53 che non essendo state delineate precisamente negli atti di gara i succitati limiti o possibilità – nel rispetto della parcondicio- non sia possibile ammettere - all’appalto i citati soggetti medici legali proposti dalla concorrente nei suoi quesiti . Dall ‘ esame delle normative di cui sopra e da altre ancora la scrivente , infatti , ritiene che sia altamente riduttivo supporre che ai sensi della precitata normativa di cui dell’art. 53 comma 16ter D.L.vo 165/2001 la circostanza che tali medici potrebbero essere inclusi nello staff essendo separato e il personale civile da quello militare , se non altro perché potrebbe esservi non ipotetica ma reale possibilità di evidente interscambio (attuale o preesistente o comunque in “fieri” ) tra lavoratori della Ente appaltante ed il personale delle forze armate , visitati o a visitarsi da parte dei suddetti medici legali , proposti dalla citata concorrente. Si resta in attesa di conferma dell’interpretazione su esposta .
2) La concorrente i relazione al punto 8 del capitolato d’oneri ritiene che i medici indicati possano sempre essere sostituiti , in caso di impossibilità sopravvenuta, co altri medici competenti che abbiano i requisiti dei predetti come valutati in offerta tecnica . Si chiede conferma della suddetta interpretazione .
3) Ove il medico competente valuti la presenza di rischi non previsti negli atti di gara o normati da normativa successiva alla indizione dalla presente gara di appalto o comunque a valutarsi, si dovrà provvedere concordemente con la stazione appaltante , all’estensione di protocolli sanitari con relativi corrispettivi i a determinarsi se non già previsti dal tariffario e considerati dell’offerta tecnica ed economica . Si chiede conferma della interpretazione su esposta .
1 ) Con riferimento al quesito presentato da altra concorrente in ordine alla possibilità di inserire nello staff di medici competenti medici appartenenti o che operano in funzione di medici legali presso le forze dell’Ordine , la scrivente ritiene indispensabili ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante rispetto alla risposta già fornita anche ; ciò in considerazione delle seguenti evidenze che si sottopongono all’attenzione della stessa ; In funzioni di tali evidenze la scrivente ritiene che i predetti medici legali per quanto risulta da consolidata giurisprudenza non possano effettuare l’attività di medico competente nel presente appalto se non in presenza di determinate circostanze previste dalla normativa vigente ed in particolare : L’art38 comma D bisi del D. leg.vo come modificato dalla Legge 106/2009 , con esclusivo riferimento ai ruoli dei sanitari che operano per le forze armate , prevede come base l’esercizio dell’attività di M.C. per almeno 4 anni svolta ai sensi del comma 2 medesimo articolo che tra l’altro prevede il superamento e la frequentazione di appositi corsi formativi universitari da definire con apposito decreto . Così come dovrà definirsi l’eventuale compatibilità di incarichi in relazione a quanto previsto nella relazione di accompagnamento al D. leg.vo 106 del 2009 , in cui si descrivono gli l’ambiti di attività in cui tali medici possono operare, nonché con quanto previsto dal D. leg.vo 15.3.2010 n.66 (codice dell’ordinamento militare ) documenti analizzati che non si riportano per brevità della presente esposizione. La scrivente ritiene altresì di non poter condividere quanto asserito dalla suddetta concorrente he non sussista alcuna incompatibilità con l'incarico oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 53 comma 16ter dlgs 165/2001 che invece prevede l’incompatibilità di svolgere attività LVORATIVA O PROFESSIONALE PRESSO SOGGETTI PRIVATI . La concorrente ritiene ,anche alla luce del D.Leg.vo 165/2001 art. 53 che non essendo state delineate precisamente negli atti di gara i succitati limiti o possibilità – nel rispetto della parcondicio- non sia possibile ammettere - all’appalto i citati soggetti medici legali proposti dalla concorrente nei suoi quesiti . Dall ‘ esame delle normative di cui sopra e da altre ancora la scrivente , infatti , ritiene che sia altamente riduttivo supporre che ai sensi della precitata normativa di cui dell’art. 53 comma 16ter D.L.vo 165/2001 la circostanza che tali medici potrebbero essere inclusi nello staff essendo separato e il personale civile da quello militare , se non altro perché potrebbe esservi non ipotetica ma reale possibilità di evidente interscambio (attuale o preesistente o comunque in “fieri” ) tra lavoratori della Ente appaltante ed il personale delle forze armate , visitati o a visitarsi da parte dei suddetti medici legali , proposti dalla citata concorrente. Si resta in attesa di conferma dell’interpretazione su esposta .
2) La concorrente i relazione al punto 8 del capitolato d’oneri ritiene che i medici indicati possano sempre essere sostituiti , in caso di impossibilità sopravvenuta, co altri medici competenti che abbiano i requisiti dei predetti come valutati in offerta tecnica . Si chiede conferma della suddetta interpretazione .
3) Ove il medico competente valuti la presenza di rischi non previsti negli atti di gara o normati da normativa successiva alla indizione dalla presente gara di appalto o comunque a valutarsi, si dovrà provvedere concordemente con la stazione appaltante , all’estensione di protocolli sanitari con relativi corrispettivi i a determinarsi se non già previsti dal tariffario e considerati dell’offerta tecnica ed economica . Si chiede conferma della interpretazione su esposta .
12/12/2024 17:58
Risposta
1) Con riferimento alla risposta già fornita al quesito proposto da altro operatore concorrente, si ribadisce che i professionisti inseriti nella rosa dei medici competenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto e, in particolare, dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e devono essere iscritti all’Elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute. Resta fermo l’onere degli operatori concorrenti di valutarne l’insussistenza situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, ad ogni modo, Risorse effettuerà le verifiche di legge sugli operatori economici concorrenti.
2) Resta fermo il punto 8 del Capitolato che prevede che l’appaltatore non può sostituire i Medici Competenti senza l’autorizzazione formale della Società Appaltante.
3) La diversità di protocollo rispetto a quelli messi in gara dovrà essere adeguatamente motivata e sarà valutata dalla Stazione appaltante.
2) Resta fermo il punto 8 del Capitolato che prevede che l’appaltatore non può sostituire i Medici Competenti senza l’autorizzazione formale della Società Appaltante.
3) La diversità di protocollo rispetto a quelli messi in gara dovrà essere adeguatamente motivata e sarà valutata dalla Stazione appaltante.